In ottemperanza agli obblighi sanciti dall’articolo 6, comma 2 della Legge 69 del 2019, a partire dal mese di gennaio 2025, i percorsi trattamentali per chi fosse indagato, imputato o condannato per i reati di violenza domestica e/o di genere, stabiliti quale condizione per l’ottenimento della sospensione condizionale della pena (articolo 165 del Codice Penale), che si svolgeranno presso il Centro Senza Violenza, saranno soggetti al versamento di un contributo che verrà devoluto all’associazione.
Dopo un periodo di confronto e discussione anche Senza Violenza ha stabilito, a partire da quest’anno, l’onerosità dei percorsi per coloro che lo richiedono ex art.165. Rimangono tuttavia alcune perplessità. In primo luogo, per chi non fosse in grado di sostenere i costi del percorso, situazione oggi più che mai possibile, si prefigurerebbe il carcere? Se così fosse il dettato normativo creerebbe una grave disparità sulla base del censo. In secondo luogo, perché gravare una misura diretta a prevenire la recidiva di oneri che rischiano di ostacolarne la realizzazione, quando la carcerizzazione comporta di per sé costi ben più elevati? Infine, nonostante le violenze siano agite da singoli individui, come scrive Rita Laura Segato nel volume Contro-pedagogie della crudeltà, “l’iniziazione alla mascolinità è un transito violentissimo”, rispetto al quale la responsabilità è sociale ancor prima che individuale. In questo senso, appare del tutto irresponsabile un legislatore che prevede l’obbligo di un percorso trattamentale, senza dotare i Centri abilitati di risorse che ne permettano il corretto funzionamento. Per questo riteniamo un’assunzione doverosa di responsabilità da parte di Senza Violenza adottare un’interpretazione flessibile della normativa, anche in relazione all’onerosità dei percorsi.